MANIFESTO DELLA RETE 6X6: OBIETTIVI E STRATEGIE

INTRODUZIONE

La Rete 6×6 riunisce Associazioni e Comitati locali che si occupano del tema elettrosmog e delle sue ripercussioni sulla salute e sull’ambiente e che sostengono iniziative volte a informare e sensibilizzare su questo argomento, insieme a personalità del mondo scientifico e della cultura [1]. Le realtà associative, comitati ed esperti che sono confluite nella Rete sono privi di conflitti di interessi, ovvero non hanno avuto negli ultimi cinque anni contratti di consulenza con l’industria delle telecomunicazioni e non possiedono azioni di società che producano o gestiscano impianti che generano campi elettromagnetici. La Rete 6×6 è nata nel 2021 a seguito dell’affidamento a Vittorio Colao [2] della presidenza della task force del Governo per la definizione di un Piano di Ripresa e Resilienza, proponente, tra l’altro, l’innalzamento dei limiti di esposizione italiani.
Nella Rete 6×6 si è determinato un rinnovamento, nell’ottobre 2023, successivamente all’aumento del valore di attenzione da 6 V/m a 15 V/m, proposto con emendamento introdotto nella IX Commissione del Senato al Disegno di Legge per la Concorrenza ed il Mercato del 2022, a seguito dell’abbandono da parte di alcune realtà associative, che avevano instaurato una trattativa in proposito, risoltasi in un nulla di fatto.
La Rete, rinnovata, si è rivolta subito ai Deputati affinché mantenessero il tetto dei 6 V/m per la protezione elettromagnetica della popolazione con un appello pubblicato su “ll Fatto Quotidiano” del 29 novembre 20233. Successivamente l’appello è stato inviato alle caselle postali dei parlamentari [4].
Il medesimo Disegno di Legge è stato poi adottato e promulgato il 30 dicembre 2023 col n. 214, ed ha disposto una riapertura dei termini per l’adozione da parte del Governo di un nuovo quadro di restrizioni per la esposizione della popolazione, da realizzarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali sarebbe entrato in vigore, ope legis, un innalzamento di 6 volte del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità per le microonde, fino ad allora vigenti: 0.6 W/m2 (cioè 15 V/m per il campo elettrico) invece di 0,1 W/m2 (cioè 6 V/m per il campo elettrico). Il 30 aprile 2024, nell’inerzia del Governo, l’innalzamento dei valori di attenzione, comunicato con una circolare del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) sarebbe entrato in vigore, pur in assenza di un DPCM sostitutivo di quello recante i suddetti tetti di radiofrequenza (G.U. n. 199/2003 S.G.).
Già nel febbraio 2024 la Rete 6×6 aveva inoltrato una lettera alle Regioni Veneto, Campania e Puglia, che si erano spese in passato per proporre una legislazione regionale recante valori di attenzione e obiettivi di qualità più bassi rispetto a quelli nazionali. La lettera è stata inviata via pec per chiedere alle tre Regioni di aprire una discussione contro l’innalzamento dei tetti di radiofrequenza in Conferenza Stato-Regioni, sulla base del rispetto del principio di precauzione, nell’ipotesi che il Governo avviasse l’istruttoria prevista per la modifica dei tetti medesimi, sentite le Regioni, dalla Legge

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1 Atto Primo Salute Ambiente e Cultura ODV, Articolo 21, Codacons, Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”, A.M.I.C.A. ODV, “Terre di Aci”, Comitato di Tutela MontePorzioCatone ONLUS, Comitato NO5G Bari, CONSAAMBIENTE Sicilia APS, Generazioni Future, Per la Terra e la Comunità Umana, Safeguarding the Astronomical Sky Foundation, Stop5G Italia, Stop5G Romagna, Ass. A.N.Te.Co, Stop Elettrosmog Treviso, Roberto Brambilla, LCI, Anita Cappello, ISDE Milano, Valerio Gennaro, ISDE Genova, Patrizia Gentilini, Commissione Medico Scientifica indipendente, Giannozzo Pucci, Centro Studi per la Nuova agricoltura contadina, Claudio Poggi, Leopoldo Silvestroni, Anna Zucchero, Fiorenzo Marinelli, Vincenzo Vita, Morando Soffritti e Livio Giuliani
2
Già CEO di Vodaphone e director di Verizon, gestore della telefonia USA
3 https://www.attoprimo.org/la-camera-mantenga-il-tetto-di-6-volt-metro
4 https://www.attoprimo.org/il-governo-e-i-partiti-pensino-alla-nostra-salute/
annuale per la Concorrenza ed il Mercato 2022, n. 214/2023. Inutilmente. La suddetta inerzia del Governo, con la pretesa che l’innalzamento dei tetti entrasse in vigore per default il 30 aprile 2024, ha impedito anche la sommaria istruttoria prevista in Conferenza Stato-Regioni. L’obiettivo reale di questa norma era quello di “adeguare i limiti italiani alla normativa europea”, come postulato dallo stesso Vittorio Colao nella Relazione della Task Force per la Ripresa e la Resilienza del Paese, dimenticando che il livello di riferimento di 61 V/m (10 W/m2) per l’esposizione al corpo intero, previsto all’Allegato III della Raccomandazione europea 1999/519, ai sensi del Considerando 15 deve intendersi come restrizione al mercato da adottarsi da parte dei Paesi che, all’epoca, non avevano ancora una normativa di protezione della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti, ma non vale per gli Stati più virtuosi, come l’Italia, che disponevano già di un quadro più protettivo; e dimenticando, altresì, che il tetto italiano del 6 V/m, nei fatti, era già stato innalzato con la modifica introdotta dal Decreto Legge Monti n. 197 del 2012, in cui, tra l’altro, si è stabilito che i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dovevano intendersi come media dei valori rilevati nell’arco delle 24 ore, anziché calcolati “per ogni intervallo di 6 minuti” come prima, e come continua ad avvenire nelle altre Nazioni.
Lo stesso decreto Monti ha inoltre stabilito che con decreto del Ministro dell’Ambiente, adottato da Galletti (Governo Renzi) nel 2014, si possa sostituire alla media delle rilevazioni nelle 24 ore, evidentemente troppo costosa per i ricchi gestori della telefonia, una rilevazione su 6 minuti, previo abbattimento del valore risultante attraverso un coefficiente da determinarsi da parte degli stessi gestori telefonici, una volta creata da ciascuno di loro una serie storica delle emissioni medie giornaliere, in attesa della realizzazione della quale si fissava tale fattore di abbattimento in 0,31, mentre oggi viene utilizzato il valore 0,10: si vuole con ciò denunciare la circostanza che si era, di fatto, già provveduto per via amministrativa ad innalzare il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità (da 0,1 W/m2 a 1 W/m2, cioè da 6 V/m a 20 V/m) e senza informazione ai cittadini ed ai consumatori. Assenza di informazione per quanto attiene all’educazione ambientale di cui all’art. 10 della Legge-quadro n. 36/2001, con particolare riferimento ai rischi per la salute dei soggetti più fragili, quali bambini e adolescenti, già accertata dal TAR Lazio con sentenza n. 500/2019, che ha fatto obbligo ai Ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione di ottemperarvi. Al dichiarato obbligo imposto dal Tar di provvedere ad “adottare una campagna informativa, rivolta all’intera popolazione, avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l’informazione dei rischi per la salute e l’ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi” i Ministeri hanno dato ottemperanza con una inefficace pubblicazione su sito web, già da tempo rimossa.
Sebbene il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e con esso il Parlamento in sede di approvazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, n. 214/2023, sembrino reputare innocue le cosiddette radiazioni non ionizzanti in alta frequenza [5], sussistono viceversa serie motivazioni scientifiche per ritenere l’inquinamento elettromagnetico un fattore di rischio per la salute aggiuntivo non trascurabile nella vita moderna, come già riconosciuto dal Giudice Amministrativo di Gelsenkirchen nel 1996 e confermato dalla Corte Suprema dell’Assia, e come accertato in Italia dalla sentenza n. 614/2009 della Corte d’Appello di Brescia, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. N. 17438/2012), nonché, successivamente, dalle sentenze n. 390/2021 della Corte d’Appello di Firenze e n. 519/2022 della Corte d’Appello di Torino.
In particolare, la cancerogenicità delle onde della telefonia cellulare è stata valutata dall’Agenzia per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’OMS nel 2011 e classificata come “cancerogeno possibile” con la motivazione, tra l’altro, che la classificazione sarebbe stata più severa, se supportata da studi

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5 Lo stesso testo dell’art.10 della Legge n. 214/2023 depone in questo senso, ove si richiama alle raccomandazioni e alle linee guida dell’Unione Europea, da un lato, e dall’altro stabilisce che, “in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate in via provvisoria e cautelativa i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sono fissati ad un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene l’intensità di campo elettrico”. Questo obiettivo peraltro trova pieno riscontro nel ‘mantra’ continuamente ripetuto nei siti italiani ed europei come Agenda digitale.eu (che si definisce “testata di riferimento per il Digitale e la PA italiana per la digitalizzazione”) ovvero AgID (“Agenzia tecnica del Governo che si occupa di realizzare gli obiettivi dell’Ag. Digitale”), secondo il quale l‘Italia sarebbe anacronistica e indietro rispetto a tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea, e ciò bloccherebbe pesantemente lo sviluppo del Paese. Un punto di vista antiscientifico che ignora le conclusioni epidemiologiche della IARC, i risultati sperimentali del US NTP e dell’Istituto Ramazzini, nonché la vasta letteratura scientifica in materia. Ciò che ben evidenzia l’autoreferenzialità dell’Agenzia, inutile quanto solo le sue invenzioni, come la pec, la firma digitale, lo spid, ed altre superfetazioni burocratiche e provinciali
sperimentali in vivo o clinici [6]. Ciò perché gli studi animali condotti fino ad allora venivano considerati inadeguati per potenza statistica, trattando al massimo centinaia di animali, laddove se ne richiedevano migliaia, o decine di migliaia, per il buon esito degli esperimenti. Nel 2017 e nel 2018 si sono avuti i risultati dei primi due studi al mondo, su migliaia di animali, della cancerogenicità delle onde elettromagnetiche: il primo del National Toxicology Program degli U.S. N.I.H., il secondo dell’Istituto Ramazzini, condotti rispettivamente su 4.500 e su 2.448 animali da laboratorio. Gli studi hanno evidenziato rispettivamente una clear evidence ed una evidenza statisticamente significativa, dell’induzione di un raro tumore al cuore (schwannoma), causata dall’esposizione al campo elettromagnetico, nel primo caso del telefono cellulare, nel secondo, delle stazioni radiobase. Lo studio americano ha evidenziato anche some evidence per l’induzione di tumori cerebrali (glioma e glioblastoma) e dei nervi craniali (neurinomi) indotti dal campo elettromagnetico del telefono cellulare.
Altre malattie e sindromi radioindotte, inclusa la Iper-Sensibilità Elettromagnetica (EHS), sono state evidenziate nelle migliaia di studi scientifici pubblicati in materia su riviste scientifiche peer reviewed, disponibili in diverse librerie [7]. In considerazione dei lavori sperimentali citati, e di ulteriori evidenze epidemiologiche, la IARC aveva pianificato la rivalutazione prioritara della classificazione della cancerogenicità dei campi elettromagnetici della telefonia cellulare entro il 2024, purtroppo di recente rinviata al 2029.
In proposito si vogliono ricordare:
• “l’Appello degli Scienziati per la Sicurezza Elettromagnetica” che la Rete 6×6 ha inviato al Governo e ai parlamentari [8][9]
• la lettera dell’associazione internazionale ICBE-EMF, firmata da Ron Melnick, già direttore della ricerca sui campi elettromagnetici del National Toxicology Program degli Stati Uniti d’America, di sostegno alla lettera della Rete 6×6 alle Regioni [10].
Entrambi i documenti richiamano l’aumentato rischio di cancro da parte delle microonde impiegate nella telefonia cellulare, emerso dai citati studi sperimentali del National Toxicology Program degli Stati Uniti [11], del 2017, e dell’Istituto Ramazzini di Bologna [12], del 2018, quest’ultimo illustrato in dettaglio in video [13]. Come detto, si tratta di studi sperimentali condotti su un alto numero di animali da laboratorio (ratti Sprague Dawley) sottoposti, nello studio statunitense, ad emissioni del 2G e del 3G e sacrificati a 106 settimane di vita, in quello del Ramazzini alla frequenza di 1,9 GHz del 2G fino alla morte naturale. Entrambi gli studi, benché condotti indipendentemente, sono giunti alle medesime conclusioni ed hanno evidenziato nei ratti esposti un aumento ‘statisticamente rilevante’ di rarissimi tumori alle guaine nervose (schwannomi) del cuore.
Ancor prima della lettera sopra citata la ICBE-EMF (Commissione internazionale sugli effetti biologici dei campi elettromagnetici), aveva pubblicato, nel 2022 [14] e nel 2023 [15], due articoli:
• “Le prove scientifiche invalidano le ipotesi sanitarie alla base delle determinazioni dei limiti di esposizione FCC e ICNIRP per le radiazioni a radiofrequenza: implicazioni per il 5G”, con oltre 200 voci bibliografiche, in cui si confutano punto per punto tutti i presupposti delle valutazioni dell’ICNIRP su cui si basa la normativa dell’Unione Europea e ai cui vuole ispirarsi il nostro attuale Governo;
• “Le valutazioni dell’Unione Europea sui rischi della salute derivanti dalle radiazioni a Radiofrequenza: un altro duro problema”, con 108 riferimenti, in cui si contesta, ancora una volta, la scelta dell’Unione europea di tener conto solo dell’effetto termico delle radiazioni elettromagnetiche (Considerando della

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6 IARC. Monograph n. 102, Lion 2013
https://bit.ly/LaiSaferEMR riporta circa 2.500 abstract della libreria, curata da Henry Lai, professore emerito dell’Università di Washington; altrettanti titoli o più, sul sito al link https://www.safeemr.com curato dal Joel Moskowitz
8 https://www.attoprimo.org/wp-content/uploads/2023/08/Appello-degli-scienziati-FIRMATO-1.pdf
9 https://infoamica.it/appello-se/
10 Lettere alle regioni: Veneto: https://www.attoprimo.org/wp-content/uploads/2024/04/Rete-6×6-Proposta-di-legge-regionale-Veneto.pdf/
Campania: https://www.attoprimo.org/wp-content/uploads/2024/04/Rete-6×6-Proposta-di-legge-regionale-Campania.pdf/
Puglia: https://www.attoprimo.org/wp-content/uploads/2024/04/Rete-6×6-Proposta-di-legge-regionale-Puglia.pdf/
Lettera di Ron Melnick: https://drive.google.com/file/d/1H7POfxLAXEXS9i9m9p6-_RU2I4O9l01I/view?usp=sharing
11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK561730/
12 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/
13 https://www.youtube.com/watch?v=oO_VTHDVBYA/
14 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9576312/
15 https://icbe-emf.org/the-european-union-assessments-of-radiofrequency-radiation-health-risks-another-hard-nut-to-crack/

Raccomandazione 1999/519/CE cit.)[16], trascurando i complessi effetti biologici che si realizzano ben prima del “riscaldamento” dei tessuti.
L’obbligo di tener conto degli effetti non termici possibilmente dovuti alle esposizioni a lungo termine alle radiofrequenze della telefonia cellulare deriva dall’articolo 1 comma 1 lett. a) e b) e dall’art. 3 della Legge quadro n. 36/2001, ed è riconosciuto dalla parte motiva sia del Regolamento n. 381/1998,sia del DPCM 8/7/2003 non solo per le frequenze legate al 2G e 3G – in relazione alle quali l’Italia ha adottato il quadro normativo scaturito dalregolamento n. 381/1998 [17] recante i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e dalla Legge quadro sui campi elettromagnetici n. 36/2001 – ma anche per quelle prodotte dall’esercizio del 4G e del 5G.    
Perciò gli aumenti del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità introdotti dapprima, di fatto, con l’art. 14 comma 8 del DL n. 179/2012, poi con l’art. 10 della Legge n. 214/2023 e con il DPR 14/3/2024, risultano in contrasto con tale obbligo, e perciò in contraddizione con il quadro normativo cui le stesse modificazioni fanno riferimento. Di più, mentre il Regolamento n. 381/1998 e il DDL governativo, che nella XIII Legislatura è stato discusso, approvato con modificazioni e promulgato come Legge quadro sui campi elettromagnetici n. 36/2001, sono il risultato di un lavoro scientifico [18], prodotto dagli Istituti Superiori della Sanità e della Prevenzione e Sicurezza del Lavoro [19], le modificazioni alla legge 36/2001 introdotte con l’art. 14 comma 8 del D.L., convertito, n. 179/2012 e dall’art. 10 della legge per la concorrenza ed il mercato, n. 214/2023, sono state adottate senza nessun precedente istruttoria che abbia prodotto un documento scientifico.
L’aumento di 6 volte del valore di attenzione – imposto nell’attuale legislatura, addirittura attraverso un emendamento al testo di legge, già approvato alla Camera, proposto e approvato in Commissione IX ad opera di un Senatore senza alcuna competenza curriculare in materia, con un evidente discrepanza tra la misura del nuovo tetto di radiofrequenza espressa in densità di potenza e quella dello stesso tetto espressa in campo elettrico, peraltro corretta all’ultimo momento, prima della votazione in Aula da un emendamento del Governo – comprova il livello di pressappochismo cui il Legislatore ha portato la propria produzione normativa, senza che si attivi nessuna norma regolamentare o superiore vigilanza, che lo impedisca.
 

GLI OBIETTIVI DELLA RETE SONO:

• che sia garantito effettivamente il diritto alla salute dei cittadini come previsto dalla Costituzione, dalle sentenze della Magistratura e dalla Legge quadro nazionale n. 36/2001 attraverso la prevenzione e la precauzione;
• in osservanza del “principio di non rilassamento dei livelli di protezione ambientale” sancito dall’art. 174, comma 2, prima parte, del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea (191 comma 2, prima parte, del TFUE), il ripristino del testo originale dell’art. 4 del DPCM 8/7/2003 [20], come

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16 anche su IEEE Microwave Magazine, prestigiosa rivista degli ingegneri e dell’industria elettrica ed elettronica americana, il 3 giugno 2023 il prof. James Lin ha evidenziato come le linee guida ICNIRP, delle quali la Raccomandazione 1999/519/CE recepisce i valori-limite, riportati negli Allegato II e III, presentino evidenti limitazioni
17 adottato in attuazione della Legge 249/1998, art. 6 comma 1 lett. a) n. 15) e dunque di valenza sanitaria, sebbene non richiamato nelle procedure di autorizzazioni degli impianti di telefonia previsto dal Codice Comunicazioni Elettroniche, né nei controlli ambientali degli impianti in esercizio, previsti dalla Legge n. 36/2001, ancorché senza indicazione di periodicità e pertanto quasi mai attuati
18 lavoro che ha prodotto il Documento Congiunto dell’ISS e dell’ISPESL sulle problematiche delle esposizioni di lavoratrici e lavoratori e della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelle frequenze tra 0 Hz e 300 GHz e l’Addendum dell’ISPESL al Documento Congiunto, recante i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità, che hanno impegnato il Governo alla Camera con la Mozione Vigni n. 1-00360/2019 votata all’unanimità e trasposta al Senato, dove è stata approvata senza voti contrari, è che è alla base del quadro normativo italiano, del tutto coerente con il Considerando 15 della Raccomandazione Europea 1999/519/CE
19 organi cui compete, in forza degli articoli 9 e 23 della legge di riforma sanitaria, n. 833/1978, la consulenza allo Stato “in materia di forme di energia che possono alterare l’equilibrio biologico od ecologico”, come recita l’art. 6, comma 1, lett. i) della stessa legge, ma che non sono stati consultati (tenendo conto della confluenza del secondo nell’INAIL, al quale ne sono state trasferite le competenze attribuite dalla legge, ex art. 7 DL 78/2010, convertito in legge), né in occasione delle modifiche apportate alla legge 36/2001 né al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, d.lgs. 259/2003, Titolo IV
20 Precisamente si richiede una legge regionale che ripristini sul territorio il valore di attenzione o misura di cautela, giusta definizione ex art. 3 legge 36/2001, introdotto dall’art. 4 del Regolamento 10 settembre 1998 n. 381, recante i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, in attuazione dell’art. 1 comma 6 lett. a) n. 15 della legge 31 luglio 1997 n. 249 (0,1 W/m2, ovvero 6 V/m per il campo elettrico e 0,016 A/m per il campo elettromagnetico), come tetto da non superare per ogni intervallo di 6 minuti e come obiettivo di qualità di cui all’art. 3, c. 1 lett. d) n. 2 della legge 36/2001, il valore di 25 mW/m2 per la densità di potenza, corrispondente ai valori di 3V/m per il campo elettrico e di 8 mA/m per il campo magnetico.

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pubblicato sulla GU n. 200/2003, con il ripristino del valore di attenzione di 6V/m (cioè del tetto di 0,1 W/m2), con l’abrogazione sia dell’art. 10 della Legge n. 214 del 30 dicembre 2023, sia dell’art. 14 comma 8 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 nonché del decreto attuativo, DM Ambiente 2/12/2014, con il conseguente ripristino delle modalità di misurazione della media spaziale dell’esposizione, nonché della media temporale, per ogni intervallo di 6 min, in quanto solo il rispetto dei tetti cautelari di radiofrequenza, misurati per ogni intervallo di sei minuti – indipendentemente dal Duty Cicle e, per il 5 G, dalle trame del MIMO – è idoneo ad evitare gli effetti non termici e i possibili effetti a lungo termine che si vogliono scongiurare ex art. 3 della Legge quadro n. 36/2001; vanno altresì disapplicate tutte le norme tecniche o linee guida, successive a quelle interministeriali di applicazione del DM n. 381/1998, che prevedono modalità di stima dei livelli di emissione basate su stime desunte dai dati storici degli impianti ricetrasmittenti, ove concorrano a determinare fattori di riduzione dei valori misurati o calcolati con algoritmi ray tracing [21], da impiegare rigorosamente e in campo aperto, in luogo del calcolo dell’intensità del campo elettromagnetico in campo lontano;
• l’adozione di obiettivi di qualità più bassi del valore di attenzione, atteso che solo in questo caso gli obiettivi di qualità possono adempiere alla loro funzione, individuata dall’art. 3 lett. d) punto 2 della Legge 36/2001, laddove si stabilisce che tali “obiettivi di qualità” sono adottati “ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi”, mentre nella formulazione che ne dà il DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n. 200/2003), con valore staticamente uguale al valore di attenzione, non c’è nulla di progressivo [22]; in proposito si evidenzia come già nel giugno 2000, a conclusione della International Conference on Cell Tower Siting (7-8 giugno 2000), organizzata dal Land di Salisburgo sia stato indicato dagli scienziati convocati dal Land il valore di 0,6 V/m (1 mW/m2, per il campo elettromagnetico) come obiettivo di qualità per le emissioni in radiofrequenza [23]; lo stesso tetto di radiofrequenza proposto nella Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n.1815 del 27 maggio 2011 [24] per le esposizioni indoor;
• il riconoscimento della Ipersensibilità Elettromagnetica (EHS) come disabilità funzionale e il riconoscimento del diritto dei soggetti affetti ad ambienti di vita e di lavoro compatibili con la loro condizione;
• la declaratoria di nullità della delibera n. 88 del 2020 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), prorogata fino al 6 ottobre 2022, che prevede l’applicazione di un fattore di riduzione della potenza del campo elettromagnetico da radiofrequenza, nelle misurazioni effettuate, pari a 0,31 o inferiore, con motivazioni non esplicitate e comunque in evidente contrasto con il Principio di Precauzione richiamato dall’art. 1 comma 1 lett. b) della Legge quadro n. 36/2001, tenuto presente che il valore di attenzione riguarda solo i possibili effetti a lungo termine, dunque subacuti e non termici, delle radiazioni non ionizzanti in alta frequenza, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c), ultimo periodo della stessa legge quadro;
• l’attuazione dell’art. 12 della Legge quadro 36/2001, con la regolamentazione dei dispositivi ricetrasmettenti, inclusi gli smart phone, e del relativo obbligo di piena informazione delle caratteristiche tecniche e del rischio connesso all’uso agli utenti e consumatori e con l’adozione, per la esposizione parziale alle radiazioni elettromagnetiche alla testa e al tronco, in campo vicino, degli stessi limiti di esposizione validi per gli impianti fissi in campo lontano;

21 Che tengano conto di ogni vettore elettromagnetico convergente sul punto di misura o di stima, atteso che i tetti di radiofrequenza sono valori di immissione ex art.3 della Legge 36/2001
22 nello schema di DPCM attuativo dell’art. 4 della Legge 36/2001, predisposto nel 2001 dal Ministro dell’Ambiente Willer Bordon, rinviato, con promessa non mantenuta di approvazione dopo le elezioni legislative, dall’allora Presidente del Consiglio con l’ausilio dal conterraneo Ministro della Salute, come riferito dallo stesso Bordon che perciò rassegnò le dimissioni anticipate dal Governo, era previsto l’obiettivo di qualità di 3 V/m, per altro già previsto nello schema di decreto interministeriale dello stesso DM 381/1998, poi soppresso da una manina dei DS che si era fatta recapitare una lettera dell’Istituto Superiore di sanità, non firmata dal rappresentante dell’Istituto, Prof. Benagiano, nella quale si asseriva che l’aver posto la misura di cautela a 6 V/m era già troppo. In sede giurisdizionale il Ministero dell’Ambiente negò l’esistenza di tale schema di decreto e il TAR Lazio ordinò, con sentenza istruttoria, la sua produzione al ricorrente (CODACONS). Sentenza mai ottemperata.
23 https://icems.eu/docs/resolutions/Salzburg_res.pdf
24 https://pace.coe.int/en/files/17994/html

 
• in tema di trasmissione 5G con il beam forming, che prevede la polarizzazione del segnale verso gli utenti di dispostivi mobili, mettere tutti gli Enti contemplati all’art. 14 della Legge quadro n. 36/2001, cui rimanda l’art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, D.Lgs. 259/2003, nella condizione di effettuare appropriate misurazioni delle radiazioni del 5G in modalità MIMO, dando la possibilità ai Comuni di avvalersi di tutti i supporti tecnici offerti dagli enti medesimi, posti così in una condizione di virtuosa emulazione per il miglior interesse dei cittadini;
• la piena attuazione della Legge quadro n. 36/2001 e del principio ALARA, ovvero di minimizzazione del rischio, ivi richiamato all’art. 8 comma 6, con il pieno riconoscimento del diritto dei Comuni di regolamentare gli impianti presenti nel loro territorio anche con una riduzione al minimo delle esposizioni, come nella lettera e nello spirito della norma stessa;
• l’abrogazione dell’art. 10 della Legge n. 142/2023 nella parte in cui prevede, in prosecuzione del testo dell’art. 4 lett. b) Legge quadro 36/2001, che sia il Ministro delle imprese e del Made in Italy a raccogliere ed elaborare i dati relativi alle sorgenti connesse a impianti apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni da trasmettere al Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato interministeriale di cui all’articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale;
• l’abrogazione della novella introdotta all’art. 8 comma 6 della Legge quadro n. 36/2001 dal DL 23 febbraio 2023 n. 13, nella parte in cui limita la potestà comunale regolamentare sul proprio territorio in relazione alla costruzione di impianti in ogni area, in contrasto con la sentenza n. 303/2004 della Corte Costituzionale, con la quale è stato abrogato il D.Lgs. 198/2002, cosiddetto “decreto Gasparri”, per la richiamata illegittimità dell’art. 3 comma 2, laddove statuiva che detti impianti fossero compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e fossero realizzabili in ogni parte del territorio comunale anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento, così ponendosi in contrasto con le attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni e agli Enti locali dall’art. 117 della Costituzione;
• l’abrogazione dell’art. 44 comma sexies D.L. 48/2024 nella parte in cui affianca al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’attività appena indicata, la Fondazione Ugo Bordoni, con un’ulteriore estensione della competenza in quanto vengono aggiunti “i dati di cui all’art. 14 comma 8 lett. d) del D.L. Monti del 18.10.2012” riguardanti le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione (norma CEI 2011-7); ciò perché la Fondazione è una struttura privata in conflitto di interessi, avendo un organo scientifico tradizionalmente composto da emissari delle compagnie esercenti la telefonia cellulare e la radiotelevisione, che la finanziano, e uno scopo statutario di implementazione delle sorgenti elettromagnetiche; perché la stessa parte normativa appare in contrasto con l’attribuzione dei medesimi compiti al Comitato interministeriale previsto all’art. 6 della legge quadro n. 36/2001, nonché con l’attribuzione al Ministero dell’Ambiente della coordinazione dell’intesa in materia tra i Ministeri dell’Ambiente, della Salute, e delle Attività Produttive o successive denominazioni delineata nella stessa Legge quadro e con l’attribuzione all’Istituto Superiore di Sanità e all’INAIL della consulenza allo Stato per la prevenzione in materia di forme di energia che possono alterare l’equilibrio biologico od ecologico, come stabilito dalla riforma sanitaria, agli artt. 3, 9 e 23 della Legge 833/1978; al contrario la Fondazione Bordoni, come si legge sul suo stesso sito on-line, ha la mission di “fornire alle PA e alle Autorità indipendenti gli strumenti tecnologici e il know-how tecnico-scientifico al fine di promuovere il progresso e l’innovazione tecnologica e di favorire la diffusione della cultura digitale”, ma senza riguardo alla prevenzione e alla salubrità di quello che promuove.
 

STRATEGIE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI INDICATI:

• la promozione di Leggi regionali che stabiliscano [25]
– il limite di attenzione di 6 V/m per ogni intervallo di 6 minuti e su una media spaziale che tenga conto della riflessione del terreno e dell’esposizione alla testa per le persone più alte, come nel Regolamento n. 381/1998;
– che impongano obiettivi di qualità inferiori, secondo lo spirito e la lettera dell’art. 3 n. 2 della Legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36;
– che reintroducano l’obbligo di parere della commissione edilizia e di certificato di agibilità in capo alla ASL, Dipartimento di Prevenzione, in sede di autorizzazione per la costruzione o modifica di nuovi impianti, come originalmente previsto dal TUE (DPR 380/2001), con necessità del parere della Sovrintendenza ovvero obbligo di V.I.A. per gli ambiti urbanisticamente più delicati e sensibili e per gli impianti maggiormente impattanti, contemplando altresì l’inversione dell’onere, in capo all’esercente, in sede progettuale, di provare l’insussistenza di ipotesi localizzative alternative a quella da lui proposta e più confacenti al rispetto del principio di minimizzazione;
• i Regolamenti comunali dovrebbero mantenere il principio, riconosciuto in via ordinaria, dall’art. 44 del Codice delle Comunicazione Elettroniche di una istruttoria per ogni impianto; e perciò dovrà essere evitata, per disposizione espressa delle Leggi regionali, l’estensione dei Regolamenti medesimi, non prevista dalla legge, ai cosiddetti Piani antenne, che di fatto consentono ai Comuni di contrarre intese o accordi di programma con gli esercenti degli impianti di telecomunicazione, nei quali si prevede un’unica istruttoria per cento antenne; con grave compromissione del diritto costituzionale dei cittadini, anche a tutela della loro vita privata e residenziale, di adire il Giudice Amministrativo, a causa dell’alto costo di un ricorso per l’annullamento di un Piano Antenne, in considerazione dell’elevato numero di controparti e di impianti che risulterebbero oggetto del contenzioso;
• le Leggi regionali, nelle more di una abrogazione della modifica all’art. 8 comma 6 delle Legge quadro nazionale introdotta dal DL n. 13/2023, dovrebbero prevedere esplicitamente che gli stessi Regolamenti comunali contemplino la protezione aggiuntiva per obiettivi sensibili, in relazione ai quali il corretto insediamento di impianti di telecomunicazione possa essere ulteriormente limitato rispetto ai tetti nazionali di radiofrequenza vigenti, in forza del principio di minimizzazione affermato nella prima parte dell’art. 8 comma 6; i Regolamenti Comunali dovrebbero altresì prevedere spazi bianchi, privi di sorgenti elettromagnetiche, per i portatori di EHS, nell’auspicio che la Magistratura amministrativa muti il suo orientamento nel ritenere che il Principio di Precauzione, vigente in Italia in materia, sia stato realizzato con i tetti di radiofrequenza posti con il DPCM 8/7/2003, tanto più dopo l’innalzamento del valore di attenzione per il campo elettrico a 15 V/m, disposto dalla legge 214/2023;
• il sostegno a ricorsi al giudice amministrativo avviati da associazioni, comitati o persone fisiche per far valere con istanze incidentali l’incostituzionalità dell’art. 14 comma 8 del D.L. n. 179/2012 come convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dell’art. 10 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 del 30 dicembre 2023 n. 214, nonché della novella dell’art. 8 comma 6 della Legge quadro nazionale n. 36/2001 disposta con DL 13/2013;
• il sostegno a ricorsi promossi da cittadini sofferenti di patologie che possono essere aggravate dalla esposizione ai campi elettromagnetici e abitanti nei pressi di una stazione
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25 La Corte Costituzionale, con sentenza 7.10.2003 n. 307, in tema di legittimità di un intervento regionale che fissi limiti più restrittivi rispetto a quelli statali, mutando orientamento rispetto alle pronunce 7.10.1999 n. 383 e 26.7.2002 n. 407- con le quali aveva affermato essere legittima, nell’ambito di competenze concorrenti, la fissazione di una disciplina regionale più rigorosa, proprio perché diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzia per la popolazione e il territorio interessati – ritenne incostituzionale tale tipo di interventi nello specifico ambito della protezione da inquinamento elettromagnetico, perché volti ad alterare l’equilibrio tra esigenze di tutela della salute, dell’ambiente e governo del territorio, da un canto, e diffusione della rete per telefonia mobile, dall’altro, raggiunto attraverso la legge-quadro nazionale e la fissazione di valori soglia introdotti con D.P.C.M. 8.7.2003; in considerazione tuttavia del fatto che tale equilibrio, in origine assicurato dalla legge nazionale (che dettava il principio del 6 x 6, che questa Rete si prefigge di reintrodurre e perseguire: valore di attenzione di 6 V/m misurato per ogni intervallo di 6 minuti) ora non esiste più, essendo stato del tutto stravolto e corrotto da interventi manipolativi successivi, con conseguente sbilanciamento del rapporto tra prevenzione e sviluppo economico a favore di quest’ultimo, si ritiene conforme alla ratio sottostante all’affermazione di quello stesso principio restituire e riconoscere, in capo alle Regioni, il potere di legiferare in materia di legislazione concorrente, con l’obiettivo di garantire limiti di maggior cautela e protezione del territorio e della salute della popolazione.

radio-base o costretti ad un uso “pesante” del telefono cellulare per ragioni lavorative, per arrivare a porre la questione della legittimità costituzionale della modifica degli artt. 44 e 45 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003), che non prevedono, diversamente dalla norma previgente (art. 87), la partecipazione dell’Autorità Sanitaria alla istruttoria per il rilascio da parte del Comune del nulla osta alla costruzione di nuovi impianti ricetrasmittenti a frequenze UHF o superiori; e analogamente porre la questione di legittimità costituzionale dell’aumento dei limiti di legge di cui all’art.10 L.214/23 e di fatto realizzato con l’art. 18 comma 4 del DL 179/2012;
• il sostegno a ricorsi al Giudice amministrativo e ad iniziative di legge popolare o regionale con riferimento all’azione di informazione e divulgazione, perché sia ritirato il finanziamento alla Fondazione Bordoni per la realizzazione del catasto nazionale delle radiofrequenze, atteso che la stessa Fondazione già una volta non è riuscita nell’incarico, nonostante sia stata destinataria in parte magna dell’1% del ricavato dell’asta delle frequenze per l’UMTS (2000) per decine e decine di milioni di Euro;
• campagne di informazione, di divulgazione scientifica in tema di interazione bioelettromagnetica, e pubbliche petizioni;
• altre proposte di Legge di iniziativa popolare ed eventualmente iniziative referendarie per il conseguimento degli obiettivi sopra elencati.
 
Gruppi:

Codacons

Articolo 21

Safeguarding the Astronomical Sky Foundation

AMICA aps 

Atto Primo Salute Ambiente e Cultura ODV 

Ass. A.N.Te.Co 

Comitato di Tutela MontePorzioCatone ONLUS

Comitato NO5G Bari 

CONSAAMBIENTE Sicilia APS 

Ecoistituto del Veneto “Alex Langer” 

Generazioni Future 

Per la Terra e la Comunità Umana 

Stop5G Italia

Stop 5G Emilia

Stop5G Empoli

Stop5G Romagna 

Stop Elettrosmog Treviso 

“Terre di Aci”

 

Personalità del mondo scientifico, giuridico e della cultura: 

Livio Giuliani, biofisico 

Fiorenzo Marinelli, biologo 

Morando Soffritti, Istituto Ramazzini

Simonetta Palleschi, Istituto Superiore di Sanità

Claudio Poggi, ingegnere ambientale

Massimo Rogante, Dottore di Ricerca in Ingegneria Nucleare

Maria Heibel, ricercatrice e divulgatrice

Anita Cappello, ISDE Milano

Valerio Gennaro, ISDE Genova

Patrizia Gentilini, medico e membro della Commissione Medico Scientifica indipendente

Anna Zucchero, medico ed esperta in sindromi da sensibilizzazione neurologica ambientali

Vincenzo Vita, già senatore

Roberto Brambilla, Lista Civica Italiana

Giannozzo Pucci, Centro Studi per la Nuova agricoltura contadina

Alessandra Chiavegatti, giurista

Francesco Vettori, avvocato

Tiziana Vigni, avvocato

Mariacristina Tabano, avvocato

 
 
 
 
 
 
 


articolo tratto dalla Rivista GAIA n° 92 – PRIMAVERA 2025

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