MICHELE CARDUCCI

Ordinario di Diritto costituzionale comparato CEDEUAM – UniSalento Lecce

 

SCHEMI DI ORIENTAMENTO COSTITUZIONALE DELLA VICENDA 5G

SOMMARIO: 1. Prima premessa: pensare non significa conoscere. – 2. Seconda premessa: il pluralismo scientifico in funzione dei cittadini. – 3. Terza premessa: la condizione civica dell’incertezza. – 4. Quarta premessa: l’incertezza scientifica come garanzia costituzionale. – 5. L’oggetto costituzionale dell’incertezza. – 6. La falsa analogia tra Covid-19 e 5G. – 7. L’importanza della categoria dell’ “ignoto tecnologico” e le questioni di giustizia. – 8. Il corollario della “esposizione passiva involontaria” e il diritto all’informazione. – 9. Sulla presunta affermazione che non esistano problemi per la salute. – 10. Le Ordinanze amministrative di sospensione del 5G.

 

Sulla vicenda del 5G, si assiste a divergenti prese di posizione tra gli amministratori locali e a commenti e ricostruzioni, non poche volte approssimative se non addirittura confuse. Orientarsi dal punto di vista costituzionale diventa indispensabile. Per farlo, sono necessarie quattro premesse e alcune spiegazioni.

1. Prima premessa: pensare non significa conoscere.

Sul 5G, come su altre vicende italiane, si assiste a una costante confusione e sovrapposizione tra opinioni e conoscenza: confusione favorita dai social media. Ognuno di noi non dovrebbe mai dimenticare la massima kantiana, secondo cui “pensare non significa conoscere e conoscere non significa comprendere”. Un conto è esprimere la propria opinione sul tema, un altro è conoscere e comprendere tutti i profili coinvolti dalla complessità del tema. Entrambe le opzioni sono legittime, ma non per questo sono identiche. La prima richiede solo l’esternazione delle proprie idee; la seconda presuppone necessariamente lo studio, il confronto, la verifica, il dibattito paritario e plurale con chi altri studia, verifica e accetta il confronto. Diversamente si scade nella “dossocrazia”: la ricerca del consenso, magari sotto forma di “like”, per mezzo di mere esternazioni di libero pensiero (la “doxa”) sottratte alla verifica della conoscenza e della comprensione (si pensi al “negazionismo climatico” che addirittura dichiaratamente esalta la “dossocrazia”). La distinzione tra pensiero, conoscenza e comprensione è posta a garanzia della libertà di ciascuno e della democrazia come metodo del dibattito plurale e non semplicemente come consenso maggioritario “dossologico”. Forse non tutti ricordano che la prima Costituzione a sancire formalmente questa distinzione è stata proprio la nostra. Quella italiana separa esplicitamente la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) dalla libertà dell’arte e della scienza (art. 33) e lo fa, non a caso, dopo l’art. 32 ossia a garanzia della salute (psichica e fisica) dei cittadini in quanto loro “fondamentale” (non soltanto “inviolabile”) diritto come individui e come “interesse della collettività”. Si tratta di una distinzione troppo importante per poter essere barattata con i “like”. Libertà dell’arte e della scienza non vuol dire libertà di opinione. Implica due ulteriori acquisizioni. La prima è che non esistono un’arte e una scienza “di Stato”, ossia imposte dal potere per rappresentare, attraverso l’estetica (dell’arte) e il metodo (della scienza), una realtà “gradita allo Stato” e una “salute” (fisica e psichica) “utile allo Stato” (si pensi alle “sperimentazioni di Stato” e all’ “architettura di Stato” tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento). Del resto, “arte e scienza di Stato” hanno accomunato tanto il nazifascismo quanto il comunismo, regimi non certo favorevoli alla democrazia come metodo, pur avendo cavalcato entrambi il consenso del “pensiero” come “totalità” (per questo sono definiti totalitarismi).Il secondo significato riguarda il metodo. Arte e scienza libere vuol dire protocolli di metodo liberi e plurali, accessibili e confrontabili da tutti, non solo dallo Stato, in discussione nella pluralità dei contributi (quelli estetici, per l’arte, quelli epistemici, per la scienza). Ecco perché nelle Università e Accademie l’insegnamento è libero: non per “pensare”, né tantomeno per imporre una “scienza e arte di Stato”, ma per trasmettere lo studio della conoscenza e della comprensione nella pluralità dei contributi. Queste acquisizioni sono importantissime per le altre tre premesse.

2. Seconda premessa: il pluralismo scientifico in funzione dei cittadini.

La seconda premessa è che il pluralismo scientifico è in funzione dei cittadini e non dello Stato e dei poteri pubblici, per la salute delle persone e non per gli interessi del potere o di chi è “gradito” al potere. Libertà della scienza e diritto alla salute (artt. 33 e 32 Cost.) sono declinazioni della dignità sociale della persona umana (art. 2 e 3 Cost.) e della sovranità popolare (art. 1 Cost.). Questa straordinaria architettura, prima nella storia del costituzionalismo, la dobbiamo ai nostri Costituenti. Sarebbe bello assumerla a nostro orgoglio civile. Invece, quando si legge o si sente dire che “la scienza non è democratica perché la legge di gravità non può essere messa ai voti”, si percepisce la scarsa dimestichezza costituzionale che pervade la cultura civile e politica italiana. La scienza è democratica non perché si sottopone ai voti, ma perché accetta per sé il pluralismo del confronto e della discussione dei metodi, a garanzia del pluralismo politico e della dignità sociale di diritti e libertà delle persone.

3. Terza premessa: la condizione civica dell’incertezza.

Il pluralismo scientifico comporta l’accettazione dell’incertezza scientifica. Solo la “scienza di Stato” predica certezze, perché impone il dogma del potere. Se invece si vuole garantire libertà di discussione su protocolli e metodi scientifici, inevitabilmente si assume che nessuno detiene una “certezza”, ma ognuno, con la propria ricerca scientifica, contribuisce a discutere (non per opinione ma per onere di prova secondo protocolli e metodi trasparenti e verificabili da chiunque) le acquisizioni degli altri ricercatori e quindi a ridurre le incertezze comuni. L’incertezza è una condizione civica della scienza in democrazia. Essa abitua all’umiltà dello studio contro la protervia del pensiero. Anche in questo sbagliano i “negazionisti”, che invece stigmatizzano l’incertezza scientifica come difetto.

4. Quarta premessa: l’incertezza scientifica come garanzia costituzionale.

L’incertezza scientifica traduce due ulteriori garanzie costituzionali: limita il potere, perché impedisce al potere di dichiarare una propria “verità” scientifica; tutela i cittadini e le loro libertà, perché richiede che i risultati della scienza, ancorché incerti, siano utilizzati esclusivamente al servizio della salute dei cittadini e non degli interessi dello Stato o di soggetti “graditi” al potere. Per questo l’art. 33 Cost. è collegato all’art. 32 Cost. ed entrambi agli artt. 1, 2 e 3 Cost. Sul piano pratico, questo si traduce nel c.d. “principio di precauzione”. Tale principio è stato esplicitato in diversi documenti legali accettati dall’Italia, a partire dalla Dichiarazione di Rio del 1992 sino all’art. 191 del Trattato di funzionamento della Unione europea, dunque vincolanti per tutti (soggetti pubblici e privati). Ma esso, in realtà, altro non riflette che il “dovere di solidarietà” e di “rispetto della dignità” della salute, richiesti a tutti dagli artt. 2 e 32, seconda parte, della Costituzione italiana. In sintesi, il suo contenuto è il seguente: l’incertezza scientifica non può essere assunta come “pretesto” (il termine è espressamente utilizzato dalle fonti) per non prendere decisioni, abbandonando i cittadini ai rischi per la propria salute, oppure decidere secondo proprie unilaterali “certezze”, indipendentemente dalla solidarietà con la salute di tutte le persone. Per comprenderne l’utilizzo pratico, si deve partire dalla formula “pretesto” (contenuta sin dalla Dichiarazione di Rio del 1992 n. 15 e chiarita dall’art 3 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici).
Essa è importantissima perché – come noto – il “pretesto” è la base di tutti i paralogismi, ossia le false spiegazioni (pretesto etimologicamente significa “coprire con un telo”) utilizzate dal potere per non decidere nulla o per giustificare una propria “certezza”. Chi ha il potere non può dire: poiché non c’è “certezza”, non decido nulla e aspetto la “certezza”; oppure sostenere che, poiché non c’è “certezza”, decido io quale “certezza” assumere. Entrambe le opzioni assurgono a “copertura”, con un “telo”, del dovere di solidarietà e di rispetto della dignità della salute delle persone, richiesto invece dagli artt. 2 e 32, seconda parte, della Costituzione italiana. Il dovere costituzionale del potere è solo uno: sottrarre i cittadini ai rischi per la propria salute. Nessuno può imporre rischi alla salute (art. 32, seconda parte, Cost.) e tutti abbiamo il dovere di essere solidali di fronte ai problemi della salute (art. 2 Cost.). Di conseguenza, nella incertezza, il potere – non potendo vantare proprie certezze, in quanto né la sovranità né la scienza gli appartengono – decide per la solidarietà tra le persone e la loro minore esposizione al rischio: “in dubio pro civitate”.

5. L’oggetto costituzionale dell’incertezza.

Del resto, la scienza è incerta non perché è confusa o non sa dare risposte. Ma perché liberamente si interroga costantemente sul rapporto tra quelle risposte e il bene della vita. Tutte le scienze (sia naturali che sociali) nascono e si evolvono come scienze della vita. In questo, esse si differenziano dalla tecnologia, che invece è manipolazione della vita attraverso la tecnica (il Novecento è il secolo di queste irreversibili consapevolezze). Di conseguenza, l’incertezza della scienza deve orientare il potere a decidere per la migliore qualità della vita: “in dubio pro vita”. Non a caso, i problemi bioetici nascono dalla tecnologia, non dalla scienza in sé. Ecco allora che la precauzione obbliga ad assumere, nella incertezza scientifica, la decisione meno peggiore per la salute e la vita delle persone, in quanto adempimento del dovere di solidarietà. È quello che si sta facendo con riguardo al Covid-19. Infatti, coloro che, in un primo momento, non hanno deciso nulla col “pretesto” dell’assenza di certezze (come originariamente gli USA o il Brasile) o in funzione non della salute e della solidarietà, ma delle sole libertà individuali (come in Svezia), si sono poi dovuti ricredere, man mano che le “incertezze” si sono ridotte e il rischio per le persone è diventato sempre più evidente. Entrambi sono stati smascherati nel loro paralogismo. Per la Costituzione italiana, né l’attendismo del politico né il primato delle libertà individuali sulla solidarietà sono virtù riconosciute.

6. La falsa analogia tra Covid-19 e 5G.

Un’ultima precisazione. Sul piano costituzionale, il 5G non è in nulla paragonabile al Covid-19. Il 5G è una tecnologia umana non un fatto naturale osservato dalla scienza (come il Covid-19). In quanto tecnologia, essa manipola la vita a seguito di azioni umani di uso delle tecnologia. Su tale tecnologia si interroga la scienza, con le sue fisiologiche incertezze. Ma queste incertezze non possono assurgere a “pretesto” per non far nulla, violando il “principio di precauzione” e il “dovere di solidarietà” e di rispetto della dignità della salute delle persone. Nel quadro delle categorie costituzionali, il 5G identifica un classico esempio di c.d. “ignoto tecnologico” che produce “esposizione passiva involontaria” delle persone: un fatto umano nuovo, di cui non si conoscono bene gli effetti sulla vita e sulla salute (non solo umana, ma anche di tutti altri esseri viventi meritevoli di tutela), frutto di azioni umane che si impongono su altri soggetti umani.

7. L’importanza della categoria dell’ “ignoto tecnologico” e le questioni di giustizia.

Come detto, un ignoto “tecnologico” non è un “fatto naturale” (come la zoonosi del Covid-19); è un fatto umano. Tutti i fatti umani di innovazione tecnologica, appunto gli “ignoti tecnologici”, presentano sempre quattro caratteristiche: – sono espressione di volontarie decisioni umane di manipolazione di dati di realtà (come le onde elettromagnetiche), che giocoforza ricadono sulla realtà e quindi sugli altri umani;
– sono frutto di investimenti economici, per mettere a profitto il loro utilizzo (esiste un’intera disciplina internazionale su questi meccanismi); – attivano sempre il c.d. “mercato del dubbio” ossia la circostanza che il dibattito scientifico sulla incertezza dei loro effetti è interferito dagli interessi di chi ha investito sulla tecnologia e ha bisogno del ritorno economico col suo utilizzo; – questo terzo condizionamento apre alla c.d. “cattura del regolatore”: costringere il decisore a porre sullo stesso piano i legittimi interessi di chi ha investito in tecnologia con il dovere di dare priorità alla salute di tutti i cittadini. Ci spieghiamo così il fatto che la pubblicità sul 5G sia già partita, per ragioni esclusivamente finanziarie e fiscali non certo per “certezza” scientifica: quella pubblicità manifesta in pubblico gli interessi economici di cui si pretende che il decisore debba tener conto. Quindi, dietro gli “ignoti tecnologici” ci sono sempre condizioni pre-costituite dall’uomo stesso (investimenti nella ricerca, implementazione, produzione, diffusione ecc…); condizioni che, per gli ignoti “naturali”, subentrano solo dopo (come appunto nel caso del Covid-19, dove, per fortuna, sta prevalendo la ricerca libera e solidale). In ragione di tali caratteristiche, qualsiasi “ignoto tecnologico” pone sempre interrogativi di giustizia: è giusto che una “invenzione” umana, come il 5G, si imponga sugli altri esseri viventi (non solo umani) senza il loro consenso? È giusto collocare sullo stesso piano gli interessi al ritorno economico dell’investimento tecnologico di alcuni umani, “inventivi” di nuove tecnologie, con la salute delle persone e la loro dignità?

8. Il corollario della “esposizione passiva involontaria” e il diritto all’informazione.

Se qualcuno vuole impormi decisioni che incidono sulla salute, deve chiedere il mio consenso e mi deve informare sui contenuti delle sue decisioni. Il consenso informato è un corollario della democrazia, non a caso inserito nell’art. 21 della Costituzione, accanto alla libertà di manifestazione del pensiero: se devo maturare un “pensiero” libero, devo essere informato. Tuttavia, il nesso informazione (previa)-consenso-imposizione può essere eluso. In tal caso, si produce una situazione di fatto incostituzionale, definita “esposizione passiva involontaria” (definizione maturata nel secolo scorso, con la scoperta dei pericoli da fumo passivo e dei rischi da esposizione ad amianto). Questa incostituzionalità si desume dall’art. 32 seconda parte della Costituzione: nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (ossia riguardante la propria vita e salute) fuori dei casi previsti dalla legge e comunque rispettando la sua dignità, quindi il suo consenso. L’incidenza tecnologica sulle onde elettromagnetiche ci sottopone a “esposizione passiva involontaria”, per “volontà” di altre persone, senza che a noi sia stato chiesto il consenso e senza informarci di nulla in merito a certezze/incertezze sugli impatti. Con questo modo di fare, che è quanto sta succedendo col 5G, la persona si trova obbligata a conseguenze analoghe al “trattamento obbligatorio”, senza aver espresso alcun consenso verso colui che ha investito sulla tecnologia. Se il decisore non fa nulla, col “pretesto” della incertezza scientifica, i cittadini da “sovrani” si trasformano in “oggetti di sperimentazione” involontaria in mano di altre persone (i detentori della tecnologia). È giusto tutto questo? È conforme all’art. 1 della Costituzione? È conforme all’art. 32, seconda parte, della Costituzione? Interrogativi del genere sono già insorti nel passato e, sul tema, esiste interessante giurisprudenza che andrebbe conosciuta, prima di trarre facili conclusioni.

9. Sulla presunta affermazione che non esistano problemi per la salute.

Ecco allora che il tema delle incertezze intorno al 5G deve essere correttamente collocato nel quadro dei diritti costituzionali della persona umana: salute, diritto all’informazione, consenso informato, divieto di trattamento obbligatorio da parte di altri privati; il tutto, nella deontologia della precauzione e del dovere di solidarietà. Pertanto, la semplice asserzione che non esistano problemi per la salute non è di per sé sufficiente a soddisfare tutte le garanzie costituzionali richiamate. Per gli “ignoti tecnologici”, ci vuole di più, per due ragioni. In primo luogo, nei rapporti scientifici sul 5G, al massimo si legge che “allo stato” non esistono evidenze sul pericolo di danno. Tuttavia, enunciati simili, riguardando un “ignoto”, non abilitano a un postulato di certezza. Sul piano logico, l’assenza di evidenze su un fatto “ignoto” non crea conoscenza: impone approfondimento. Se poi, su tale “ignoto”, emergono conclusioni differenti in altri studi pubblicati su riviste scientifiche o da associazioni di scienziati o da Istituzioni di ricerca, che accettano la verifica trasparente e il confronto di dati, vuol dire che esiste incertezza scientifica, che si interroga sul bene della vita. Nell’una come nell’altra ipotesi, il principio di precauzione non può essere eluso. In secondo luogo, se il bene della vita è minacciato non da un fatto naturale, ma da una tecnologia nuova (“ignota”) inventata dall’uomo, quindi fisiologicamente sorretta da interessi economici di ritorno dei propri investimenti, vuol dire che devo scongiurare la “cattura del regolatore” e mi trovo di fronte a un problema di giustizia. Anche in questo caso, il principio di precauzione non può essere eluso. In definitiva, in uno scenario da “ignoto tecnologico”, il decisore non può “scegliere” qual è la fonte per lui preferibile e tributare dignità costituzionale alla “cattura del regolatore”: non ha titolo a farlo, perché la sovranità non gli appartiene (art. 1 Cost.) e il consenso sulla salute dei cittadini verso altri privati “inventori” di tecnologie è obbligatorio e passa attraverso l’informazione (artt. 21 e 32, seconda parte, Cost.). Quindi, il decisore deve sempre orientarsi secondo precauzione, per evitare esposizione involontaria dei cittadini a rischi per la loro salute (art. 32 Cost.) a causa di volontà di privati (investitori e operatori di 5G), verso i quali le persone non hanno espresso alcun consenso. Quando la precauzione è condivisa o addirittura richiesta dalla comunità scientifica, il percorso del decisore è in discesa (come si sta verificando su gran parte dei profili della zoonosi Covid-19). Se invece tale corrispondenza non c’è ancora, la precauzione prevale comunque, perché sul decisore incombe il dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), non quello del “pretesto”. Prima dei “pretesti” c’è sempre, piaccia o meno, la dignità di ogni persona umana verso qualsiasi potere e qualsiasi altro privato “inventivo” sul piano tecnologico. Nessuna legge riconosce l’ “ignoto tecnologico” come trattamento sanitario obbligatorio. Di conseguenza, nessun privato può imporlo per il solo fatto di averlo “inventato”.

10. Le Ordinanze amministrative di sospensione del 5G.

Pur dovendo leggere le Ordinante una per una, per valutarle correttamente, si deve concludere che, in linea generale, sospendere precauzionalmente il 5G è la decisione più fedele alla Costituzione e precisamente agli artt. 1, 2, 3, 21, 32 e 33 Cost.

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Emilie

Uno scritto a dir poco, stupendo!!!